Legge 342/2000 Art.63Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
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Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del codice della strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
Il Direttore dell'Unità di
gestione
Dr. ing. Ciro Esposito
| Veicoli | posti | tipo di cintura | ||
|---|---|---|---|---|
| ant. | post. | ant. | post. | |
| Immatricolati dal 15/5/1976 | si (16) | si (16) | (15) | (15) |
| Immatricolati prima del1/1/1978 | si ( 1) | si (16) | ( 2) | (15) |
| Immatricolati dopo l'1/1/1978 (3) | si | si (16) | ( 3) | (15) |
| Omologati dopo l'1/1/1985 (Dir. nn. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10) |
si | si | ( 4) | ( 5) |
| Immatricolati dopo il 26/4/1990 | si | si | ( 6) | ( 7) |
| Omologati dopo l'1/10/1993 (Dir. n. 90/628//CEE) (11) |
si | si | ( 8) | ( 9) |
| Omologati dopo l'1/10/1997 (Dir. n. 69/36/CE) (12) |
si | si | (8-14) | (13-14) |
| (1) | Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall'origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall'obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d'epoca iscritti negli appositi registri |
| (2) | Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. |
| (3) | Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall'1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l'Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. |
| (4) | Posti laterali anteriori: cinure a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE). |
| (5) | Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore. |
| (6) | Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. |
| (7) | Almeno cinture di tipo addominali. |
| (8) | Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m. |
| (9) | Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l'accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m. |
| (10) | Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/1/1985. |
| (11) | Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/10/1993. |
| (12) | Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall'1/10/1997. |
| (13) | Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m. |
| (14) | Per i posti a sedere rivolti all'indietro: B, Br3, Br4m. |
| (15) | In relazione al tipo di ancoraggio presente. |
| (16) | Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell'art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall'origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell'art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli. |
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E
PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre
Roma, 26 novembre 2003
Circolare prot. n. 4437/M360
La presente circolare sostituisce
interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve
pertanto ritenersi abrogata.
(pubblicata su La Manovella - numero di ottobre 2003).
Pervengono a questo Dipartimento
richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell’art. 18,
comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: “Per i
veicoli storici e d’epoca, nonché per i veicoli storici-d’epoca in deroga
alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri
pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento.
...(omissis)... La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei
documenti originari del veicolo.”.
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare
perfettamente in linea con la definizione che l’art. 60 c.d.s. fornisce in
tema di veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, appare
anzitutto opportuno chiarire quale sia l’ambito oggettivo di applicabilità
della norma finanziaria.
L’art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli
d’epoca “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché
destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati
...(omissis) ...e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e
negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione
alla circolazione”; tant’è che il successivo comma 3, let. a) ne consente la
circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o
raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della
Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall’art.
1, comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo
modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214) rientrano
nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico
FMI.
Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma
codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora
non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati
ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi
comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall’art.
93 c.d.s.. Appare pertanto evidente come l’ambito di applicazione della
previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere
necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e
collezionistico. Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella
di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro
automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate
maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si
tratta di veicoli radiati d’ufficio. La medesima norma finanziaria prevede
inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro
automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali
del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto
nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a
reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di
circolazione originali. Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o
meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla
radiazione d’ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità
del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che
l’interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di
circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare è
contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai
possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi. Al riguardo, si
richiama l’attenzione sui seguenti principi di carattere generale:
In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.
Si ribadisce che le disposizioni
contenute nella presente circolare concernono esclusivamente i veicoli di
interesse storico e collezionistico già iscritti nel pubblico registro
automobilistico e da questo radiati d’ufficio; pertanto, per l’immissione in
circolazione dei veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione
dell’art. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti
disposizioni nel tempo diramate con apposite circolari. A tale ultimo
riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più
possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati
se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE, fatta eccezione per i
veicoli di interesse storico e collezionistico.
Infine, si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte
in copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei
veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati d’ufficio.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)